Statuto della Confraternita

STATUTO DELLA CONFRATERNITA DEL”SS. SACRAMENTO”

Largo S. Antonio Abate n.1 c/o Parrocchia S. A. A. Bolognano (Pe)

Articolo I

La Confraternita “SS. Sacramento” è una associazione religiosa di fedeli che, nella piena dipendenza

  1. Custodia dell’altare del SS. Sacramento nella liturgia delle 40 ore, Giovedì / Venerdì Santo;
  2. Addobbo e manutenzione dell’altare stesso;
  3. Partecipazione e cura della Processione del Corpus Domini;
  4. Partecipazione alle Processioni del Santo Patrono, San Rocco, Madonna del Monte, Madonna del Rosario, ed altro;
  5. Partecipazione alle sacre manifestazioni su invito di altre Confraternite;
  6. Partecipazione alle sacre funzioni funebri.

dall’Autorità Ecclesiastica si propone la glorificazione di Dio. Essa è eretta nella Parrocchia di S. Antonio Abate in Bolognano (PE) che è anche la sede della Confraternita. Tra i propri fini vi è l’esercizio delle opere di beneficenza e carità, nonché l’incremento e il decoro delle manifestazioni religiose, in special modo:

Articolo II

La Confraternita è sottoposta alla norma del Diritto Canonico e dello Statuto delle Confraternite dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto, alla giurisdizione dell’Ordinario del luogo, il quale ha il diritto e il dovere di visitarla.

Articolo III

La Confraternita armonizza le funzioni con la vita pastorale della Parrocchia e della Diocesi e collabora con le altre associazioni di fedeli laici presenti nella propria Parrocchia.

La Confraternita aderisce e fa riferimento all’Ufficio del Vicario Episcopale per i Laici.

Articolo IV

I Confratelli sono invitati a condurre una esemplare vita cristiana, a partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, a tenere un corretto comportamento sotto ogni aspetto, che non contrasti con le finalità della Confraternita stessa.

Articolo V

Ogni Confratello/Consorella deve contribuire, secondo le possibilità, alle occorrenze della Confraternita, versando nelle casse della stessa una quota associativa annuale.

La quota associativa annuale non sarà dovuta per persone che chiederanno di indossare la divisa della Confraternita in occasioni speciali fermo restando l’obbligo a dichiarare quanto segue :

  1. devono fornire i dati anagrafici per l’iscrizione al registro dei soci;
  2. devono dichiarare sotto la propria responsabilità che non sono iscritti ad altre Confraternite.

Ciò è concesso ai cittadini residenti e non, i quali esprimono sensibilità ai nostri fini statutari, nel contempo si specifica, che questa non sarà occasione ripetitiva (salvo per i nostri concittadini emigrati).

Articolo VI

Ogni Confratello/Consorella deve provvedere per proprio conto a possedere una tunica di colore bianco con cordone rosso, fiocco dorato, guanti di colore rosso, mozzetta di colore rosso con guarniture dorate ed il simbolo della Confraternita ( Ostensorio sorretto da tre angeli), oppure, deve provvedere a possedere un medaglione fissato ad un cordone rosso recante il simbolo della Confraternita ( Ostensorio sorretto da tre angeli).

Articolo VII

Partecipando alle pubbliche manifestazioni di fede e di culto, ogni Confratello/Consorella vestirà il proprio abito di rito, pulito, ordinato, con decoro e dignità. Se possibile indosserà pantaloni e scarpe di colore scuro.

Articolo VIII

La Confraternita richiede agli iscritti la partecipazione personale alle celebrazioni pubbliche, indossando l’abito proprio con i relativi segni di distinzione della Confraternita stessa.

Solo in alcuni casi di grave impedimento (di salute o impegni lavorativi improrogabili) è possibile fare una delega specifica a un Confratello/Consorella in occasione delle funzioni liturgiche, di devozione e/o manifestazione di culto.

Articolo IX

Chi, dopo aver preso visione dello Statuto della Confraternita, aspira a diventare socio, deve presentare regolare domanda al Priore. Il minimo di età richiesta è di anni 10. Dall’età di 10 anni fino al raggiungimento della maggiore età, saranno denominati “Aspiranti Conf./Cons.” e non avranno diritto di: voto, carica, delega e quant’altro previsto solo per i maggiorenni. Il numero dei Conf./Cons. è illimitato, non si può appartenere a più Confraternite e non si deve essere acattolici.

Articolo X

Alla Confraternita si accede dopo un anno di noviziato escluso gli Aspiranti che abbiano praticato la vita della Confraternita almeno per anni 1, al termine del quale si diventa membri effettivi con una celebrazione di ammissione la Domenica antecedente la Domenica delle Palme.

Il Novizio una volta ammesso in Confraternita, è dichiarato Confratello-Consorella. Il Conf. / Cons. assume i seguenti obblighi:

  • deve partecipare attivamente a quanto previsto dall’articolo I;
  • deve partecipare alle riunioni di preghiera, che si svolgono secondo programma annuale approvato dal Consiglio Direttivo della Confraternita;
  • deve partecipare ai tre capitoli ordinari;

1° Ogni anno a Marzo per l’ammissione dei nuovi membri;

2° Ogni cinque anni a Marzo per il rinnovo delle cariche;

3° Ogni anno a Ottobre, per il programma annuale.

Articolo XI

Si può essere dimessi dalla Confraternita:

  • per assenza ingiustificata ai riti previsti dall’articolo I;
  • per assenza ingiustificata e ripetuta nelle riunioni di preghiera;
  • per assenza ingiustificata ad uno dei capitoli ordinari;
  • per grave motivo di scandalo pubblico.

Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali di fratellanza, dai contributi di benefattori e dagli arredi sacri.

Articolo XIII

Le Confraternite possono ricevere donazioni, oblazioni e beni erogabili, nel rispetto della volontà degli offerenti, per i fini statutari della Confraternita.

Articolo XIV

La Confraternita non ha fini di lucro. Tutte le prestazioni sono gratuite poiché il volontariato dei Confratelli è la loro divisa morale.

Articolo XV

La Confraternita si impegna ad avere il Registro dei Confratelli, il Registro dei Verbali dell’assemblea, il Registro del Consiglio Direttivo e il Registro di Cassa (entrate e uscite).

Articolo XVI

La Confraternita deve redigere i bilanci preventivo e consuntivo di tutta l’amministrazione annuale e presentarli all’Ordinario diocesano entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello finanziario.

Articolo XVII

E’ assolutamente vietato distribuire tra Conf./Cons., anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione poiché sono destinati a realizzare attività istituzionali, caritative e di manutenzione della Chiesa e sue pertinenze. Infatti, in caso di estinzione della Confraternita per delibera di scioglimento o per provvedimento di soppressione, i beni residuanti devono essere devoluti alla Parrocchia di S. Antonio Abate in Bolognano (PE).

Articolo XVIII

La Confraternita legittimamente riconosciuta, non può esimersi dall’adesione o dal fare riferimento all’Ufficio Diocesano per le Confraternite dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

Articolo XIX

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Diritto Canonico, quelle previste dallo Statuto Generale per le Confraternite dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto e quelle emanate dall’autorità Ecclesiastica.

Articolo XX

La Confraternita del SS. Sacramento di Bolognano (PE) è retta da un Consiglio Direttivo così composto:

  • un Priore
  • un Vice Priore
  • un Segretario
  • un Tesoriere
  • cinque Consiglieri
  • un Maestro dei Novizi
  • un Cappellano

Articolo XXI

Il Priore:

viene eletto in seno al Consiglio Direttivo. Egli ha la rappresentanza e la firma sociale libera per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Decide quali Confratelli dovranno portare i simboli sacri durante le processioni. Di diritto fa parte del Consiglio Pastorale della Comunità Parrocchiale di Bolognano.

 

Articolo XXII

Il Vice Priore:

 

Articolo XXIII

Il Segretario:

prepara gli atti, redige e conserva i verbali, tiene il Registro dei Confratelli, cura la corrispondenza, conserva l’Archivio, ed è il referente responsabile per la gestione dei loro dati in base alle vigenti normative sulla privacy.

Articolo XXIV

Il Tesoriere:

Tiene la contabilità, redige i bilanci ( consuntivo e preventivo ), cura la corrispondenza con gli Enti preposti per contributi spettanti alle Confraternite.

 

Articolo XXV

 

 

Il Maestro dei Novizi:

assume il compito di istruire gli aspiranti confratelli secondo tempi e modi dettati dal Cappellano.

 

Articolo XXVI

 

 

I Consiglieri:

i confratelli ausiliari, coadiuvano il Priore e il Vice Priore e sono consultati in ogni decisione importante.

 

Articolo XXVII

 

La Confraternita ha un proprio Cappellano che cura la formazione spirituale dei Confratelli. Ordinariamente è rappresentato dal Parroco, ma può essere anche altro presbitero o diacono nominato dal Parroco stesso, (sentito il parere dell’Ordinario).

 

 

Articolo XXVIII

 

Il Consiglio Direttivo ha durata quinquennale, viene eletto dall’Assemblea Generale della Confraternita. Le modalità delle votazioni vengono stabilite dal Consiglio Direttivo uscente. I Conf./Cons. che risulteranno con maggiori preferenze faranno parte del nuovo Consiglio Direttivo.

 

 

Articolo XXIX

 

 

Tutte le cariche sociali s’ intendono puramente onorifiche per cui non sono previsti compensi o gettoni di qualsiasi genere.

 

 

Il presente Statuto è stato approvato, dopo lettura, dall’Assemblea Generale nella seduta del giorno

11 Maggio 2008 , tenutasi presso la Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate in Bolognano (Pe).

 

 

Il Segretario Il Priore

 

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